Assicurarsi non vuol dire semplicemente sottoscrivere un contratto, ma rispondere a delle esigenze di prevenzione da eventi che potrebbero risultare drammatici per l’economia famigliare e professionale. Ecco perché non è sufficiente assolvere gli obblighi di legge, ma bisogna investire per garantirci un futuro tranquillo.
Le polizze di assicurazione rispondono al principio dell’alea di rischio. Quelle professionali, che seguono comunque questa logica, hanno la duplice funzione di: garantire la soddisfazione degli obblighi di legge e mettere al riparo il Professionista da eventuali danni economici che potrebbero rivelarsi di entità anche elevate.
Consultando le FAQ in materia è possibile comprendere a quali obblighi di legge deve rispondere oggi il Professionista in materia assicurativa e quali punti vanno analizzati nelle proposte di sottoscrizione che vengono presentate.
- Esistono polizze obbligatorie per legge per i commercialisti?
Sì, a partire dal 15 agosto del 2013 è stato sancito dal DL 138/2011, art. 3, comma 5, lett. E l'obbligo per il Professionista, a tutela del cliente, di "stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell'attività professionale". Lo stesso decreto prevede che "al momento dell’assunzione dell’incarico il Professionista renda noto al proprio cliente gli estremi della polizza professionale stipulata e relativo massimale assicurativo e ogni variazione successiva". - In che cosa consiste l'obbligo della polizza?
L'obbligo della polizza professionale trova il suo presupposto non tanto nell'iscrizione del Professionista al relativo albo di appartenenza, quanto all'effettivo esercizio dell'attività professionale a nome proprio: pertanto un Dottore Commercialista che presta la propria attività professionale all'interno di un centro elaborazione dati (per il quale non sussiste l'obbligo di legge di stipula di polizza professionale) sarà tenuto a dotarsi di apposita copertura assicurativa per la natura della prestazione professionale svolta all'interno del CED. - L'obbligo della polizza è sempre in capo al singolo Professionista?
No, per il Professionista che opera all'interno di uno Studio Professionale non vi è obbligo alla stipula se è lo Studio ad assumere gli incarichi dai clienti. In questo caso sarà lo Studio a doversi dotare di polizza. - Da che cosa dipende il costo della polizza?
Il costo per la stipula di una polizza RC Professionale dipende da una serie di variabili, tra le quali le principali sono: il tipo di attività professionale svolta e il rischio correlato, il massimale offerto dalla Compagnia e scelto dal Professionista, il suo fatturato annuo, i sinistri pregressi, il tipo di Compagnia, le franchigie e le garanzie offerte. Il costo è quindi il risultato di una serie di fattori tutti da valutare attentamente per non rischiare di ritrovarsi con una copertura troppo limitata delle garanzie e conseguentemente esposti a rischi non risarcibili con la polizza sottoscritta. - Il questionario è parte integrante del processo di tassazione del rischio?
Assolutamente sì. È necessario prestare molta attenzione alla compilazione del questionario allegato al contratto della polizza RC Professionale della Compagnia assicurativa, in quanto, una dichiarazione non veritiera o incompleta da parte del Professionista, potrebbe consentire alla Compagnia di impugnare il questionario e non pagare, o pagare parzialmente, l'eventuale danno previsto in polizza. Ne consegue che sul questionario andranno ben identificate tutte le estensioni od esclusioni che il Professionista intende attivare in funzione delle proprie specifiche esigenze. - Come funziona la clausola di retroattività?
La presenza della clausola di retroattività consente al Professionista di essere tutelato e quindi avere la copertura assicurativa per eventi avvenuti prima della sottoscrizione della polizza, sempre che al momento della sottoscrizione della polizza il commercialista non fosse a conoscenza dell'esistenza del danno. Ogni Compagnia prevede un periodo massimo di retroattività, oltre il quale non risponde del danno, tale periodo solitamente è di 2 o 3 anni, ma può anche essere esteso. - Cosa s'intende per garanzia postuma?
La garanzia postuma è una copertura aggiuntiva, che la Compagnia offre all'assicurato per coprire eventuali danni emersi successivamente alla cessazione della sua attività. - A quali altri aspetti conviene fare attenzione?
Nel contratto che il Professionista andrà a sottoscrivere è importante che ci sia la presenza della clausola colpa grave, ossia, la copertura del danno nel caso in cui dovesse paventarsi un danno al cliente per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza delle leggi, dei regolamenti e degli ordini pubblici da parte del Professionista.
Si consiglia di valutare l'inclusione nel contratto assicurativo anche delle spese legali (copertura Tutela Legale) per non doversi farsene carico in caso di sinistro. Va tenuto conto che il massimale scelto nella polizza dovrà essere adeguato al rischio assunto con gli incarichi sottoscritti. - Cos'è il visto di conformità?
Il visto leggero o di conformità (D.lgs. n. 241 del 09/07/1997) costituisce uno dei livelli dell'attività di controllo attribuito dal legislatore a soggetti estranei all'amministrazione finanziaria sulla corretta applicazione delle norme tributarie. L'apposizione del visto di conformità è obbligatoria per:
- la presentazione delle dichiarazioni "modello 730";
- la compensazione dei crediti, relativi a IVA, imposte dirette, IRAP e ritenute di importo superiore a 5.000 euro annui;
- la presentazione delle istanze di rimborsi dei crediti IVA, annuale e trimestrale, di ammontare superiore a 30.000 euro. - Cosa deve garantire la polizza a copertura del visto di conformità?
La polizza di assicurazione relativa all'apposizione del visto di conformità, deve:
- garantire i rischi derivanti dall'apposizione del visto di conformità, art. 35 D.lgs. n. 241/1997, distinguendo se nell'esercizio di tale attività viene ricompresa o meno l'attività di apposizione del visto sui modelli 730;
- contenere, qualora il Professionista opti per l'apposizione del visto sulle dichiarazioni 730, la previsione esplicita della copertura del nuovo rischio (pagamento di una somma pari alle imposte, interessi e sanzioni che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito del controllo ex art. 36-ter del DPR n. 600/1973, ove l'errore non sia imputabile a dolo o colpa grave del contribuente);
- avere un massimale non inferiore alla soglia di 3.000.000 di euro, adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati;
- prevedere la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, dallo Stato o da altro ente impositore (nel caso di dichiarazione modello 730), non includendo franchigie o scoperti, e prevedere il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto. - I Professionisti che hanno un ufficio sono soggetti al nuovo GDPR sulla privacy?
Sì, il regolamento 2016/679 è entrato in vigore il 24 maggio 2016 e vedrà la sua totale e completa applicazione dal 25 maggio 2018.
È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri (art. 99) e interessa qualsiasi soggetto: aziende di ogni ordine e grado, enti pubblici e individui che debbano gestire, conservare, trasferire o trattare dati personali. Si applica anche qualora il trattamento dei dati personali di cittadini UE venga effettuato in Stati extra-UE. - Riassumendo, quali rischi possono essere coperti dalla RC Professionale?
La polizza RC professionale intende coprire soprattutto i seguenti rischi:
- danni patrimoniali;
- responsabilità civile contrattuale;
- colpa grave e lieve;
- violazioni della privacy;
- colpe dei dipendenti o collaboratori;
- sanzioni fiscali erogate ai clienti per errori o omissioni del professionista;
- costi e spese legali;
- conduzione dello studio;
- retroattività della copertura della polizza assicurativa;
- perdita di documenti;
- diffamazione e ingiuria. - Quali altre polizze assicurative vanno prese in considerazione per poter svolgere con tranquillità l'attività professionale?
Per poter svolgere con tranquillità la propria attività professionale consigliamo di prendere in considerazione le seguenti polizze specificatamente studiate per i liberi professionisti:
- Polizza multirischi degli uffici che protegge da una serie di imprevisti che possono accadere alla sede del Professionista ma non solo;
- Cyber Risk che copre dai danni informatici e da violazione della privacy;
- Polizza infortuni già obbligatoria per altre categorie di Professionisti;
- Long Term Care (LTC) che copre il rischio di perdita dell'autosufficienza e la polizza Invalidità permanente da malattia (IPM).
- E’ possibile presentare Appello con le nuove procedure telematiche se il ricorso è stato incardinato con rito cartaceo?
Si può utilizzare la procedura telematica per la notifica e la costituzione in giudizio anche se il ricorso introduttivo è stato instaurato con le modalità tradizionali (analogiche). Ciò in virtù del regime di facoltatività che deriva dall’art. 16bis comma III del d.lgs. 546/1992 ( …le parti possono…) ; tale regime è stato esplicitato in modo dettagliato e puntuale dalla circolare 2/DF dell’11 maggio 2016 laddove viene chiarito che: “nella prima fase attuativa del processo tributario telematico vige il principio della facoltatività di tale scelta….; In sostanza, la parte resistente, indipendentemente dalla scelta operata dal ricorrente ha la facoltà di avvalersi delle modalità telematiche di deposito delle controdeduzioni e relativi documenti allegati. Ne deriva che anche in presenza di ricorsi/appelli notificati e depositati con modalità tradizionali…la parte resistente potrà scegliere di avvalersi del deposito telematico degli atti processuali, senza precludere la validità del deposito - Come è possibile depositare e, contemporaneamente, consultare gli atti telematicamente?
Dopo aver eseguito la procedura di registrazione al Sistema Informativo GIustizia Tributaria (accessibile dal web all’indirizzo: www.giustiziatributaria.gov.it) si dovrà utilizzare l’applicativo PTT per il deposito degli atti e l’applicativo del Telecontenzioso per la consultazione del fascicolo processuale; entrambi gli applicativi sono accessibili con le medesime credenziali ottenute in fase di registrazione. Nel prossimo futuro, probabilmente, entrambe le operazioni sarà possibile effettuarle attraverso un unico applicativo. - Perché quando si deposita un atto cartaceo e la controparte si costituisce telematicamente non è possibile visualizzarne gli atti depositati?
Non è possibile consentire alle parti che utilizzano il rito cartaceo di visualizzare gli atti depositati telematicamente dalla controparte in quanto ciò violerebbe la normativa del Testo Unico Spese di Giustizia ( DPR 115/2002) che al Titolo IV, in relazione ai diritti di copia ( comma 1-quater), stabilisce che : “il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi". Da precisare che l’abilitazione al sistema informativo non è l’abilitazione al fascicolo informatico che si ha esclusivamente attraverso l’utilizzo della modalità telematica per il deposito degli atti. - Come è possibile costituirsi in giudizio al SI.GI.T, come parte resistente, non essendo in possesso del numero generale di iscrizione a ruolo?
Il SI.GI.T. dà la possibilità, attraverso il comando “ continua senza abbinamento”, di depositare l’atto di controdeduzioni senza indicarne l’RGR o l’RGA di riferimento; l’abbinamento dell’atto al fascicolo informatico sarà a cura del personale addetto alla segreteria della Commissione Tributaria. - Come è possibile procedere in caso di password scaduta?
Il SI.GI.T. prevede una funzione di cambio password; è tuttavia possibile utilizzare la funzione di RESET password che invia una nuova password , di otto caratteri, alla casella di pec indicata in fase di registrazione che andrà personalizzata al primo accesso. - Che conseguenze ci sono se, per il deposito telematico dell’atto principale o degli allegati, viene utilizzato un formato diverso da quelli indicati nel Regolamento?
Il SI.GI.T. assicura inoltre la completa gestione e conservazione dei documenti di cui all’articolo 10 del D.D.G. del 04 agosto 2015. Oltre al PDF (1a o 1b) o il TIFF il Sistema Informativo gestisce altri documenti informatici, i cui formati sono indicati nel “Manuale di gestione per il protocollo informatico” (articolo 5 delle Regole tecniche di cui al DPCM 3 dicembre 2013), di cui è assicurata la sola registrazione ma non la conservazione degli stessi. Di seguito l'elenco degli altri formati previsti nel Manuale di gestione:
- Bitmap Image - (BMP)
- eXtensible Markup Language - (XML)
- Graphics Interchange Format - (GIF)
- Joint Photographic Experts Group - (JPEG)
- Microsoft Office Excel - (XLS, XLSX)
- Microsoft Office Word - (DOC, DOCX)
- Open Document Format - (ODT)
- Portable Network Graphics - (PNG)
Pertanto il documento informatico , con formato diverso dal PDF ( 1a o 1b) o dal TIFF, entra regolarmente nel processo ma non ne viene garantita la conservabilità nel tempo ai sensi del C.A.D. - In vigenza dell’attuale regime di facoltatività dell’ utilizzo delle nuove procedure telematiche, è possibile richiedere alla Cancelleria la trasmissione della copia autentica della sentenza via Pec?
Non è possibile attualmente ricevere la copia autentica della sentenza via pec da parte della segreteria della Commissione Tributaria in quanto: dal punto di vista letterale la norma di rito ( l’art. 38 del D.lgs. 546/1992) richiama esclusivamente l’art. 16 e non il 16bis dello stesso decreto;
da una lettura sistematica delle fonti di riferimento, primaria e secondaria, l’art. 16bis prescrive la possibilità di utilizzare le procedure telematiche secondo quanto prescritto dal Regolamento e dai successivi decreti di attuazione; attualmente la parte del Regolamento attuata è quella che disciplina il solo deposito degli atti ( D.D.G. 04 agosto 2015 e 28 novembre 2017).
Pertanto le successive fasi ( udienza di trattazione e stesura della sentenza) dovranno essere ancora attuate; solo allora la trasmissione della copia autentica della sentenza sarà possibile in quanto il documento-sentenza sarà un “nativo digitale” sottoscritto digitalmente, non potendosi evidentemente dichiarare conforme all’originale una copia informatica del documento originale analogico. - In presenza di un processo attivato con rito telematico non dovrebbero essere rifiutati dalla segreteria gli atti analogici depositati dalle controparti in contrasto con i requisiti previsti dalla circolare 2/DF dell’11 maggio 2016?
Il principio di facoltatività, ben esplicitato nella circolare richiamata ed espressione diretta della facoltà concessa “alle parti” di scegliere il rito ( art. 16bis), prevede un onere a carico della segreteria ovvero l’acquisizione al fascicolo informatico, tramite scansione, dell’atto analogico al ricorrere di determinati requisiti (fogli liberi, formato A4, pagine numerate e prive di rilegatura), ciò al fine di consentire alla parte che ha utilizzato il rito telematico la consultazione ed estrapolazione degli atti di controparte direttamente dal SIGIT ( tramite l’applicativo Telecontenzioso) ed in esenzione dai diritti di copia, come prescritto dal Testo Unico Spese di Giustizia. Qualora l’atto analogico non rispetti i predetti requisiti la segreteria acquisisce al fascicolo un documento in cui attesta che, per impossibilità ad eseguire la scansione, l’atto analogico è consultabile recandosi presso la segreteria della commissione.
Per quanto sopra giova puntualizzare che :
- la parte che continua ad utilizzare il rito cartaceo, nell’attuale regime di facoltatività, non viola nessuna prescrizione di legge se deposita l’atto in difformità dai requisiti prescritti dalla circolare 2/DF richiamata, la quale pone unicamente un onere di scansione a carico delle segreterie al fine di consentire alle parti che utilizzano il rito telematico di consultare e stampare gli atti direttamente dal SIGIT, senza doversi recare in commissione ed in esenzione dai diritti di copia;
- parimenti non può negarsi alla parte, che utilizza ancora il rito tradizionale, il diritto, previsto dalla norma primaria ( il deposito di tante copie quante sono le parti in giudizio) , di ricevere copia dell’atto depositato telematicamente dalla controparte senza il pagamento dei diritti di copia , fatta eccezione per i documenti allegati allo stesso.
Si ricorda che l'obbligo formativo per Commercialisti iscritti al Registro dei Revisori legali prevede:
- l'acquisizione nel triennio 2020-2022 di 60 crediti nelle materie specifiche, ovvero 20 crediti all'anno, di cui almeno 10 nelle materie caratterizzanti la Revisione legale (materie Gruppo A).
I restanti 10 crediti formativi annui potranno essere conseguiti nelle materie non caratterizzanti (materie Gruppo B e Gruppo C) o in alternativa nelle materie caratterizzanti Gruppo A.
Pertanto, tutti i Commercialisti iscritti al Registro Revisori legali hanno obbligo di acquisire annualmente, all’interno dei 30 CFP, almeno 20 Crediti relativi alla formazione del Revisore legale. I 20 crediti diventano, pertanto, un “di cui” dei 30 CFP totali per anno.
A tal fine l'ODCEC di Taranto garantisce la possibilità di adempiere all’obbligo formativo, in modo gratuito, attraverso eventi specifici e gratuiti sia in aula, sia in e-learning.