{"id":1500,"date":"2023-01-17T10:12:58","date_gmt":"2023-01-17T09:12:58","guid":{"rendered":"https:\/\/site.odcecta.it\/web\/?page_id=1500"},"modified":"2023-01-17T11:18:37","modified_gmt":"2023-01-17T10:18:37","slug":"faq","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/site.odcecta.it\/web\/faq\/","title":{"rendered":"FAQ"},"content":{"rendered":"<div id=\"pl-1500\"  class=\"panel-layout\" ><div id=\"pg-1500-0\"  class=\"panel-grid panel-no-style\" ><div id=\"pgc-1500-0-0\"  class=\"panel-grid-cell\" ><div id=\"panel-1500-0-0-0\" class=\"so-panel widget widget_sow-accordion panel-first-child panel-last-child\" data-index=\"0\" ><div\n\t\t\t\n\t\t\tclass=\"so-widget-sow-accordion so-widget-sow-accordion-default-2b55ed2807e6-1500\"\n\t\t\t\n\t\t><div>\n\t<div class=\"sow-accordion\">\n\t\t\t<div class=\"sow-accordion-panel\n\t\t\t\t\t\"\n\t\t\t\tdata-anchor-id=\"assicurazione\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"sow-accordion-panel-header-container\" role=\"heading\" aria-level=\"2\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"sow-accordion-panel-header\" tabindex=\"0\" role=\"button\" id=\"accordion-label-assicurazione\" aria-controls=\"accordion-content-assicurazione\" aria-expanded=\"false\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"sow-accordion-title sow-accordion-title-icon-left\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tAssicurazione\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"sow-accordion-open-close-button\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"sow-accordion-open-button\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"sow-icon-ionicons\" data-sow-icon=\"&#xf218;\"\n\t\t \n\t\taria-hidden=\"true\"><\/span>\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"sow-accordion-close-button\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"sow-icon-ionicons\" data-sow-icon=\"&#xf209;\"\n\t\t \n\t\taria-hidden=\"true\"><\/span>\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t<div\n\t\t\t\tclass=\"sow-accordion-panel-content\"\n\t\t\t\trole=\"region\"\n\t\t\t\taria-labelledby=\"accordion-label-assicurazione\"\n\t\t\t\tid=\"accordion-content-assicurazione\"\n\t\t\t\tstyle=\"display: none;\"\t\t\t>\n\t\t\t\t<div class=\"sow-accordion-panel-border\">\n\t\t\t\t\t<p>Assicurarsi non vuol dire semplicemente sottoscrivere un contratto, ma rispondere a delle esigenze di prevenzione da eventi che potrebbero risultare drammatici per l\u2019economia famigliare e professionale. Ecco perch\u00e9 non \u00e8 sufficiente assolvere gli obblighi di legge, ma bisogna investire per garantirci un futuro tranquillo.<\/p>\n<p>Le polizze di assicurazione rispondono al principio dell\u2019alea di rischio. Quelle professionali, che seguono comunque questa logica, hanno la duplice funzione di: garantire la soddisfazione degli obblighi di legge e mettere al riparo il Professionista da eventuali danni economici che potrebbero rivelarsi di entit\u00e0 anche elevate.<\/p>\n<p>Consultando le FAQ in materia \u00e8 possibile comprendere a quali obblighi di legge deve rispondere oggi il Professionista in materia assicurativa e quali punti vanno analizzati nelle proposte di sottoscrizione che vengono presentate.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Esistono polizze obbligatorie per legge per i commercialisti?<\/strong><br \/>\nS\u00ec, a partire dal 15 agosto del 2013 \u00e8 stato sancito dal DL 138\/2011, art. 3, comma 5, lett. E l'obbligo per il Professionista, a tutela del cliente, di \"stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall\u2019esercizio dell'attivit\u00e0 professionale\". Lo stesso decreto prevede che \"al momento dell\u2019assunzione dell\u2019incarico il Professionista renda noto al proprio cliente gli estremi della polizza professionale stipulata e relativo massimale assicurativo e ogni variazione successiva\".<\/li>\n<li><strong>In che cosa consiste l'obbligo della polizza?<\/strong><br \/>\nL'obbligo della polizza professionale trova il suo presupposto non tanto nell'iscrizione del Professionista al relativo albo di appartenenza, quanto all'effettivo esercizio dell'attivit\u00e0 professionale a nome proprio: pertanto un Dottore Commercialista che presta la propria attivit\u00e0 professionale all'interno di un centro elaborazione dati (per il quale non sussiste l'obbligo di legge di stipula di polizza professionale) sar\u00e0 tenuto a dotarsi di apposita copertura assicurativa per la natura della prestazione professionale svolta all'interno del CED.<\/li>\n<li><strong>L'obbligo della polizza \u00e8 sempre in capo al singolo Professionista?<\/strong><br \/>\nNo, per il Professionista che opera all'interno di uno Studio Professionale non vi \u00e8 obbligo alla stipula se \u00e8 lo Studio ad assumere gli incarichi dai clienti. In questo caso sar\u00e0 lo Studio a doversi dotare di polizza.<\/li>\n<li><strong>Da che cosa dipende il costo della polizza?<\/strong><br \/>\nIl costo per la stipula di una polizza RC Professionale dipende da una serie di variabili, tra le quali le principali sono: il tipo di attivit\u00e0 professionale svolta e il rischio correlato, il massimale offerto dalla Compagnia e scelto dal Professionista, il suo fatturato annuo, i sinistri pregressi, il tipo di Compagnia, le franchigie e le garanzie offerte. Il costo \u00e8 quindi il risultato di una serie di fattori tutti da valutare attentamente per non rischiare di ritrovarsi con una copertura troppo limitata delle garanzie e conseguentemente esposti a rischi non risarcibili con la polizza sottoscritta.<\/li>\n<li><strong>Il questionario \u00e8 parte integrante del processo di tassazione del rischio?<\/strong><br \/>\nAssolutamente s\u00ec. \u00c8 necessario prestare molta attenzione alla compilazione del questionario allegato al contratto della polizza RC Professionale della Compagnia assicurativa, in quanto, una dichiarazione non veritiera o incompleta da parte del Professionista, potrebbe consentire alla Compagnia di impugnare il questionario e non pagare, o pagare parzialmente, l'eventuale danno previsto in polizza. Ne consegue che sul questionario andranno ben identificate tutte le estensioni od esclusioni che il Professionista intende attivare in funzione delle proprie specifiche esigenze.<\/li>\n<li><strong>Come funziona la clausola di retroattivit\u00e0?<\/strong><br \/>\nLa presenza della clausola di retroattivit\u00e0 consente al Professionista di essere tutelato e quindi avere la copertura assicurativa per eventi avvenuti prima della sottoscrizione della polizza, sempre che al momento della sottoscrizione della polizza il commercialista non fosse a conoscenza dell'esistenza del danno. Ogni Compagnia prevede un periodo massimo di retroattivit\u00e0, oltre il quale non risponde del danno, tale periodo solitamente \u00e8 di 2 o 3 anni, ma pu\u00f2 anche essere esteso.<\/li>\n<li><strong>Cosa s'intende per garanzia postuma?<\/strong><br \/>\nLa garanzia postuma \u00e8 una copertura aggiuntiva, che la Compagnia offre all'assicurato per coprire eventuali danni emersi successivamente alla cessazione della sua attivit\u00e0.<\/li>\n<li><strong>A quali altri aspetti conviene fare attenzione?<\/strong><br \/>\nNel contratto che il Professionista andr\u00e0 a sottoscrivere \u00e8 importante che ci sia la presenza della clausola colpa grave, ossia, la copertura del danno nel caso in cui dovesse paventarsi un danno al cliente per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza delle leggi, dei regolamenti e degli ordini pubblici da parte del Professionista.<br \/>\nSi consiglia di valutare l'inclusione nel contratto assicurativo anche delle spese legali (copertura Tutela Legale) per non doversi farsene carico in caso di sinistro. Va tenuto conto che il massimale scelto nella polizza dovr\u00e0 essere adeguato al rischio assunto con gli incarichi sottoscritti.<\/li>\n<li><strong>Cos'\u00e8 il visto di conformit\u00e0?<\/strong><br \/>\nIl visto leggero o di conformit\u00e0 (D.lgs. n. 241 del 09\/07\/1997) costituisce uno dei livelli dell'attivit\u00e0 di controllo attribuito dal legislatore a soggetti estranei all'amministrazione finanziaria sulla corretta applicazione delle norme tributarie. L'apposizione del visto di conformit\u00e0 \u00e8 obbligatoria per:<br \/>\n- la presentazione delle dichiarazioni \"modello 730\";<br \/>\n- la compensazione dei crediti, relativi a IVA, imposte dirette, IRAP e ritenute di importo superiore a 5.000 euro annui;<br \/>\n- la presentazione delle istanze di rimborsi dei crediti IVA, annuale e trimestrale, di ammontare superiore a 30.000 euro.<\/li>\n<li><strong>Cosa deve garantire la polizza a copertura del visto di conformit\u00e0?<\/strong><br \/>\nLa polizza di assicurazione relativa all'apposizione del visto di conformit\u00e0, deve:<br \/>\n- garantire i rischi derivanti dall'apposizione del visto di conformit\u00e0, art. 35 D.lgs. n. 241\/1997, distinguendo se nell'esercizio di tale attivit\u00e0 viene ricompresa o meno l'attivit\u00e0 di apposizione del visto sui modelli 730;<br \/>\n- contenere, qualora il Professionista opti per l'apposizione del visto sulle dichiarazioni 730, la previsione esplicita della copertura del nuovo rischio (pagamento di una somma pari alle imposte, interessi e sanzioni che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito del controllo ex art. 36-ter del DPR n. 600\/1973, ove l'errore non sia imputabile a dolo o colpa grave del contribuente);<br \/>\n- avere un massimale non inferiore alla soglia di 3.000.000 di euro, adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonch\u00e9 al numero dei visti di conformit\u00e0, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati;<br \/>\n- prevedere la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, dallo Stato o da altro ente impositore (nel caso di dichiarazione modello 730), non includendo franchigie o scoperti, e prevedere il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto.<\/li>\n<li><strong>I Professionisti che hanno un ufficio sono soggetti al nuovo GDPR sulla privacy?<\/strong><br \/>\nS\u00ec, il regolamento 2016\/679 \u00e8 entrato in vigore il 24 maggio 2016 e vedr\u00e0 la sua totale e completa applicazione dal 25 maggio 2018.<br \/>\n\u00c8 obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri (art. 99) e interessa qualsiasi soggetto: aziende di ogni ordine e grado, enti pubblici e individui che debbano gestire, conservare, trasferire o trattare dati personali. Si applica anche qualora il trattamento dei dati personali di cittadini UE venga effettuato in Stati extra-UE.<\/li>\n<li><strong>Riassumendo, quali rischi possono essere coperti dalla RC Professionale?<\/strong><br \/>\nLa polizza RC professionale intende coprire soprattutto i seguenti rischi:<br \/>\n- danni patrimoniali;<br \/>\n- responsabilit\u00e0 civile contrattuale;<br \/>\n- colpa grave e lieve;<br \/>\n- violazioni della privacy;<br \/>\n- colpe dei dipendenti o collaboratori;<br \/>\n- sanzioni fiscali erogate ai clienti per errori o omissioni del professionista;<br \/>\n- costi e spese legali;<br \/>\n- conduzione dello studio;<br \/>\n- retroattivit\u00e0 della copertura della polizza assicurativa;<br \/>\n- perdita di documenti;<br \/>\n- diffamazione e ingiuria.<\/li>\n<li><strong>Quali altre polizze assicurative vanno prese in considerazione per poter svolgere con tranquillit\u00e0 l'attivit\u00e0 professionale?<\/strong><br \/>\nPer poter svolgere con tranquillit\u00e0 la propria attivit\u00e0 professionale consigliamo di prendere in considerazione le seguenti polizze specificatamente studiate per i liberi professionisti:<br \/>\n- Polizza multirischi degli uffici che protegge da una serie di imprevisti che possono accadere alla sede del Professionista ma non solo;<br \/>\n- Cyber Risk che copre dai danni informatici e da violazione della privacy;<br \/>\n- Polizza infortuni gi\u00e0 obbligatoria per altre categorie di Professionisti;<br \/>\n- Long Term Care (LTC) che copre il rischio di perdita dell'autosufficienza e la polizza Invalidit\u00e0 permanente da malattia (IPM).<\/li>\n<\/ul>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t<div class=\"sow-accordion-panel\n\t\t\t\t\t\"\n\t\t\t\tdata-anchor-id=\"processo-tributario-telematico\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"sow-accordion-panel-header-container\" role=\"heading\" aria-level=\"2\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"sow-accordion-panel-header\" tabindex=\"0\" role=\"button\" id=\"accordion-label-processo-tributario-telematico\" aria-controls=\"accordion-content-processo-tributario-telematico\" aria-expanded=\"false\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"sow-accordion-title sow-accordion-title-icon-left\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tProcesso Tributario Telematico\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"sow-accordion-open-close-button\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"sow-accordion-open-button\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"sow-icon-ionicons\" data-sow-icon=\"&#xf218;\"\n\t\t \n\t\taria-hidden=\"true\"><\/span>\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"sow-accordion-close-button\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"sow-icon-ionicons\" data-sow-icon=\"&#xf209;\"\n\t\t \n\t\taria-hidden=\"true\"><\/span>\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t<div\n\t\t\t\tclass=\"sow-accordion-panel-content\"\n\t\t\t\trole=\"region\"\n\t\t\t\taria-labelledby=\"accordion-label-processo-tributario-telematico\"\n\t\t\t\tid=\"accordion-content-processo-tributario-telematico\"\n\t\t\t\tstyle=\"display: none;\"\t\t\t>\n\t\t\t\t<div class=\"sow-accordion-panel-border\">\n\t\t\t\t\t<ul>\n<li><strong>E\u2019 possibile presentare Appello con le nuove procedure telematiche se il ricorso \u00e8 stato incardinato con rito cartaceo?<\/strong><br \/>\nSi pu\u00f2 utilizzare la procedura telematica per la notifica e la costituzione in giudizio anche se il ricorso introduttivo \u00e8 stato instaurato con le modalit\u00e0 tradizionali (analogiche). Ci\u00f2 in virt\u00f9 del regime di facoltativit\u00e0 che deriva dall\u2019art. 16bis comma III del d.lgs. 546\/1992 ( \u2026le parti possono\u2026) ; tale regime \u00e8 stato esplicitato in modo dettagliato e puntuale dalla circolare 2\/DF dell\u201911 maggio 2016 laddove viene chiarito che: \u201cnella prima fase attuativa del processo tributario telematico vige il principio della facoltativit\u00e0 di tale scelta\u2026.; In sostanza, la parte resistente, indipendentemente dalla scelta operata dal ricorrente ha la facolt\u00e0 di avvalersi delle modalit\u00e0 telematiche di deposito delle controdeduzioni e relativi documenti allegati. Ne deriva che anche in presenza di ricorsi\/appelli notificati e depositati con modalit\u00e0 tradizionali\u2026la parte resistente potr\u00e0 scegliere di avvalersi del deposito telematico degli atti processuali, senza precludere la validit\u00e0 del deposito<\/li>\n<li><strong>Come \u00e8 possibile depositare e, contemporaneamente, consultare gli atti telematicamente?<br \/>\n<\/strong>Dopo aver eseguito la procedura di registrazione al Sistema Informativo GIustizia Tributaria (accessibile dal web all\u2019indirizzo: www.giustiziatributaria.gov.it) si dovr\u00e0 utilizzare l\u2019applicativo PTT per il deposito degli atti e l\u2019applicativo del Telecontenzioso per la consultazione del fascicolo processuale; entrambi gli applicativi sono accessibili con le medesime credenziali ottenute in fase di registrazione. Nel prossimo futuro, probabilmente, entrambe le operazioni sar\u00e0 possibile effettuarle attraverso un unico applicativo.<\/li>\n<li><strong>Perch\u00e9 quando si deposita un atto cartaceo e la controparte si costituisce telematicamente non \u00e8 possibile visualizzarne gli atti depositati?<\/strong><br \/>\nNon \u00e8 possibile consentire alle parti che utilizzano il rito cartaceo di visualizzare gli atti depositati telematicamente dalla controparte in quanto ci\u00f2 violerebbe la normativa del Testo Unico Spese di Giustizia ( DPR 115\/2002) che al Titolo IV, in relazione ai diritti di copia ( comma 1-quater), stabilisce che : \u201cil diritto di copia senza certificazione di conformit\u00e0 non \u00e8 dovuto quando la copia \u00e8 estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi\". Da precisare che l\u2019abilitazione al sistema informativo non \u00e8 l\u2019abilitazione al fascicolo informatico che si ha esclusivamente attraverso l\u2019utilizzo della modalit\u00e0 telematica per il deposito degli atti.<\/li>\n<li><strong>Come \u00e8 possibile costituirsi in giudizio al SI.GI.T, come parte resistente, non essendo in possesso del numero generale di iscrizione a ruolo?<\/strong><br \/>\nIl SI.GI.T. d\u00e0 la possibilit\u00e0, attraverso il comando \u201c continua senza abbinamento\u201d, di depositare l\u2019atto di controdeduzioni senza indicarne l\u2019RGR o l\u2019RGA di riferimento; l\u2019abbinamento dell\u2019atto al fascicolo informatico sar\u00e0 a cura del personale addetto alla segreteria della Commissione Tributaria.<\/li>\n<li><strong>Come \u00e8 possibile procedere in caso di password scaduta?<\/strong><br \/>\nIl SI.GI.T. prevede una funzione di cambio password; \u00e8 tuttavia possibile utilizzare la funzione di RESET password che invia una nuova password , di otto caratteri, alla casella di pec indicata in fase di registrazione che andr\u00e0 personalizzata al primo accesso.<\/li>\n<li><strong>Che conseguenze ci sono se, per il deposito telematico dell\u2019atto principale o degli allegati, viene utilizzato un formato diverso da quelli indicati nel Regolamento?<\/strong><br \/>\nIl SI.GI.T. assicura inoltre la completa gestione e conservazione dei documenti di cui all\u2019articolo 10 del D.D.G. del 04 agosto 2015. Oltre al PDF (1a o 1b) o il TIFF il Sistema Informativo gestisce altri documenti informatici, i cui formati sono indicati nel \u201cManuale di gestione per il protocollo informatico\u201d (articolo 5 delle Regole tecniche di cui al DPCM 3 dicembre 2013), di cui \u00e8 assicurata la sola registrazione ma non la conservazione degli stessi. Di seguito l'elenco degli altri formati previsti nel Manuale di gestione:<br \/>\n- Bitmap Image - (BMP)<br \/>\n- eXtensible Markup Language - (XML)<br \/>\n- Graphics Interchange Format - (GIF)<br \/>\n- Joint Photographic Experts Group - (JPEG)<br \/>\n- Microsoft Office Excel - (XLS, XLSX)<br \/>\n- Microsoft Office Word - (DOC, DOCX)<br \/>\n- Open Document Format - (ODT)<br \/>\n- Portable Network Graphics - (PNG)<br \/>\nPertanto il documento informatico , con formato diverso dal PDF ( 1a o 1b) o dal TIFF, entra regolarmente nel processo ma non ne viene garantita la conservabilit\u00e0 nel tempo ai sensi del C.A.D.<\/li>\n<li><strong>In vigenza dell\u2019attuale regime di facoltativit\u00e0 dell\u2019 utilizzo delle nuove procedure telematiche, \u00e8 possibile richiedere alla Cancelleria la trasmissione della copia autentica della sentenza via Pec?<\/strong><br \/>\nNon \u00e8 possibile attualmente ricevere la copia autentica della sentenza via pec da parte della segreteria della Commissione Tributaria in quanto: dal punto di vista letterale la norma di rito ( l\u2019art. 38 del D.lgs. 546\/1992) richiama esclusivamente l\u2019art. 16 e non il 16bis dello stesso decreto;<br \/>\nda una lettura sistematica delle fonti di riferimento, primaria e secondaria, l\u2019art. 16bis prescrive la possibilit\u00e0 di utilizzare le procedure telematiche secondo quanto prescritto dal Regolamento e dai successivi decreti di attuazione; attualmente la parte del Regolamento attuata \u00e8 quella che disciplina il solo deposito degli atti ( D.D.G. 04 agosto 2015 e 28 novembre 2017).<br \/>\nPertanto le successive fasi ( udienza di trattazione e stesura della sentenza) dovranno essere ancora attuate; solo allora la trasmissione della copia autentica della sentenza sar\u00e0 possibile in quanto il documento-sentenza sar\u00e0 un \u201cnativo digitale\u201d sottoscritto digitalmente, non potendosi evidentemente dichiarare conforme all\u2019originale una copia informatica del documento originale analogico.<\/li>\n<li><strong>In presenza di un processo attivato con rito telematico non dovrebbero essere rifiutati dalla segreteria gli atti analogici depositati dalle controparti in contrasto con i requisiti previsti dalla circolare 2\/DF dell\u201911 maggio 2016?<\/strong><br \/>\nIl principio di facoltativit\u00e0, ben esplicitato nella circolare richiamata ed espressione diretta della facolt\u00e0 concessa \u201calle parti\u201d di scegliere il rito ( art. 16bis), prevede un onere a carico della segreteria ovvero l\u2019acquisizione al fascicolo informatico, tramite scansione, dell\u2019atto analogico al ricorrere di determinati requisiti (fogli liberi, formato A4, pagine numerate e prive di rilegatura), ci\u00f2 al fine di consentire alla parte che ha utilizzato il rito telematico la consultazione ed estrapolazione degli atti di controparte direttamente dal SIGIT ( tramite l\u2019applicativo Telecontenzioso) ed in esenzione dai diritti di copia, come prescritto dal Testo Unico Spese di Giustizia. Qualora l\u2019atto analogico non rispetti i predetti requisiti la segreteria acquisisce al fascicolo un documento in cui attesta che, per impossibilit\u00e0 ad eseguire la scansione, l\u2019atto analogico \u00e8 consultabile recandosi presso la segreteria della commissione.<br \/>\nPer quanto sopra giova puntualizzare che :<br \/>\n- la parte che continua ad utilizzare il rito cartaceo, nell\u2019attuale regime di facoltativit\u00e0, non viola nessuna prescrizione di legge se deposita l\u2019atto in difformit\u00e0 dai requisiti prescritti dalla circolare 2\/DF richiamata, la quale pone unicamente un onere di scansione a carico delle segreterie al fine di consentire alle parti che utilizzano il rito telematico di consultare e stampare gli atti direttamente dal SIGIT, senza doversi recare in commissione ed in esenzione dai diritti di copia;<br \/>\n- parimenti non pu\u00f2 negarsi alla parte, che utilizza ancora il rito tradizionale, il diritto, previsto dalla norma primaria ( il deposito di tante copie quante sono le parti in giudizio) , di ricevere copia dell\u2019atto depositato telematicamente dalla controparte senza il pagamento dei diritti di copia , fatta eccezione per i documenti allegati allo stesso.<\/li>\n<\/ul>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t<div class=\"sow-accordion-panel\n\t\t\t\t\t\"\n\t\t\t\tdata-anchor-id=\"revisori-legali\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"sow-accordion-panel-header-container\" role=\"heading\" aria-level=\"2\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"sow-accordion-panel-header\" tabindex=\"0\" role=\"button\" id=\"accordion-label-revisori-legali\" aria-controls=\"accordion-content-revisori-legali\" aria-expanded=\"false\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"sow-accordion-title sow-accordion-title-icon-left\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tRevisori Legali\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"sow-accordion-open-close-button\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"sow-accordion-open-button\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"sow-icon-ionicons\" data-sow-icon=\"&#xf218;\"\n\t\t \n\t\taria-hidden=\"true\"><\/span>\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"sow-accordion-close-button\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"sow-icon-ionicons\" data-sow-icon=\"&#xf209;\"\n\t\t \n\t\taria-hidden=\"true\"><\/span>\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t<div\n\t\t\t\tclass=\"sow-accordion-panel-content\"\n\t\t\t\trole=\"region\"\n\t\t\t\taria-labelledby=\"accordion-label-revisori-legali\"\n\t\t\t\tid=\"accordion-content-revisori-legali\"\n\t\t\t\tstyle=\"display: none;\"\t\t\t>\n\t\t\t\t<div class=\"sow-accordion-panel-border\">\n\t\t\t\t\t<p>Si ricorda che l'obbligo formativo per Commercialisti iscritti al Registro dei Revisori legali prevede:<\/p>\n<p>- l'acquisizione nel triennio 2020-2022 di 60 crediti nelle materie specifiche, ovvero 20 crediti all'anno, di cui almeno 10 nelle materie caratterizzanti la Revisione legale (materie Gruppo A).<\/p>\n<p>I restanti 10 crediti formativi annui potranno essere conseguiti nelle materie non caratterizzanti (materie Gruppo B e Gruppo C) o in alternativa nelle materie caratterizzanti Gruppo A.<\/p>\n<p>Pertanto, tutti i Commercialisti iscritti al Registro Revisori legali hanno obbligo di acquisire annualmente, all\u2019interno dei 30 CFP, almeno 20 Crediti relativi alla formazione del Revisore legale. I 20 crediti diventano, pertanto, un \u201cdi cui\u201d dei 30 CFP totali per anno.<\/p>\n<p><em>A tal fine l'ODCEC di Taranto garantisce la possibilit\u00e0 di adempiere all\u2019obbligo formativo, in modo gratuito, attraverso eventi specifici e gratuiti sia in aula, sia in e-learning.<\/em><\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Assicurazione Assicurarsi non vuol dire semplicemente sottoscrivere un contratto, ma rispondere a delle esigenze di prevenzione da eventi che potrebbero risultare drammatici per l\u2019economia famigliare &#8230; <\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"page-fullwidth.php","meta":{"ngg_post_thumbnail":0,"footnotes":"","_members_access_role":[],"_members_access_error":""},"categories":[],"tags":[],"class_list":["post-1500","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/site.odcecta.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1500","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/site.odcecta.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/site.odcecta.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/site.odcecta.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/site.odcecta.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1500"}],"version-history":[{"count":50,"href":"https:\/\/site.odcecta.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1500\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1583,"href":"https:\/\/site.odcecta.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1500\/revisions\/1583"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/site.odcecta.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1500"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/site.odcecta.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1500"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/site.odcecta.it\/web\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1500"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}